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Etichetta energetica obbligatoria per i sistemi di riscaldamento

Etichetta energetica obbligatoria per i sistemi di riscaldamento

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Dal 26 settembre 2015 sono diventati operativi i Regolamenti Europei che introducono l’obbligo di etichettatura energetica dei prodotti e sistemi per il riscaldamento degli ambienti e per la produzione di acqua calda sanitaria (Reg. n. 811 e n. 812) e quelli che definiscono nuovi requisiti prestazionali minimi per la commercializzazione e/o messa in servizio (Reg. n. 813 e n. 814)

Lo scopo dei regolamenti europei (Reg. n. 811 e n. 812) di Etichettatura ed Ecodesign è diverso. Mentre il regolamento sulla progettazione ecocompatibile copre i prodotti con una potenza nominale fino a 400 kW, il regolamento sull’etichettatura energetica riguarda i prodotti con una potenza nominale fino a 70 kW.

L’oggetto dei regolamenti sono: caldaie a combustibile liquido o gassoso, pompe di calore, pompe di calore a basa temperatura, cogeneratori, scaldacqua convenzionali, scaldacqua solari, scaldacqua a pompa di calore e serbatoi per l’acqua calda e i sistemi di riscaldamento.

L’etichetta energetica dei singoli apparecchi dovrà essere apposta su tutti gli strumenti di comunicazione dei prodotti: cataloghi, pubblicità, preventivi, listini prezzi, siti web ed esposizioni in negozi. Ogni apparecchio di impianto riporterà la propria etichetta di prodotto rilasciata dal produttore, anche se la messa a disposizione dell’utente finale e la pubblicazione della stessa è a cura dell’installatore.

Nel caso di sistemi che integrano molteplici apparecchi (esempio caldaia + solare+controlli) non sarà il produttore che dovrà rilasciare l’etichetta, ma colui che assemblerà l’impianto, quindi il venditore del sistema o l’installatore. L’installatore dovrà calcolare e applicare l’etichetta sulle configurazioni impiantistiche da lui proposte. Pertanto a partire dal 26 settembre, il venditore o l’installatore di un sistema composto da apparecchi di riscaldamento con dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari forniti da produttori diversi, sarà chiamato a dichiarare, sotto la propria responsabilità, la classe di efficienza e a produrre l’etichetta energetica del sistema.

I regolamenti dettano i minimi valori di prestazione energetica che gli apparecchi per il riscaldamento e la produzione di acs devono raggiungere entro certe scadenze temporali. I criteri di efficienza energetica sono più restrittivi a partire dal 26 settembre 2015 fino al 2019. Gli step di efficienza energetica sono il 2017-2018-2019. I requisiti minimi sono parametrati sulla base dell’efficienza energetica stagionale, mentre per gli scaldaacqua si prendono in considerazione i profili di carico.

Ma l’etichetta di prodotto non contempla solo l’efficienza energetica ma anche:

– i livelli di potenza sonora massima nel caso di apparecchi a pompa di calore

– le soglie massime di emissione degli ossidi di azoto (NOx).

In allegato la guida alla redazione dell’ etichetta energetica obbligatoria per i sistemi di riscaldamento pubblicata da Assoclima in collaborazione con Assotermica e ANIMA.

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Nome:
Aldo Scarzello