Prestazioni energetiche edifici: dal 1 luglio nuovi criteri di calcolo e nuovi limiti
Il 25 marzo scorso è stato approvato dalla conferenza unificata “Stato-Regioni” lo schema di decreto relativamente alle prestazioni energetiche degli edifici in vigore dal 1 luglio 2015. L’ultima bozza del decreto (in allegato) ridefinisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici. Il nuovo decreto entrerà in vigore dal 1 luglio 2015.
OGGETTO DI APPLICAZIONE: dovranno rispettare i nuovi requisiti minimi calcolati con il nuovo metodo tutti gli edifici di nuova costruzione ossia con titolo autorizzativo datato dopo il 1 luglio 2015 e tutti gli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione nonchè gli ampliamenti di edifici esistenti. In funzione del tipo di intervento si dovranno verificare il rispetto di parametri minimi per involucro e/o per gli impianti.
Di seguito si trattano le novità rispetto ai precedenti decreti di riferimento (DPR 59/2009):
- EDIFICIO DI RIFERIMENTO: aboliti i riferimenti minimi rispetto al rapporto S/V e ai gradi giorno e si introduce l’edifico di riferimento ossia un edificio identico (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti, orientamento, destinazione uso) a quello da verificare, ma avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati e che dovranno essere confrontati con il progetto e adeguati. Per gli impianti, l’edificio di riferimento riporta la stessa tipologia di impianto di quello a progetto, ma con valori di rendimenti e consumi di riferimento. I valori standard dell’edifico di riferimento riguarderanno: la trasmittanza termica delle strutture disperdenti sia opache che trasparenti in funzione dell’ambiente confinante, i valori di efficienza media dei sottosistemi di impianto per il servizio di riscaldamento, condizionamento e produzione acs e il fabbisogno specifico di energia elettrica per metro cubo di aria movimentata. Quindi il progettista o il verificatore devono costruire due sistemi involucro – impianto identici e confrontare poi il valore di energia primaria limite di legge dettato dall’edifico di riferimento. Questo è un importante aggiornamento voluto dai tecnici perchè in questo modo i limiti sono tagliati sull’edificio oggetto di intervento e si perdono i valori assoluti limite.
- EDIFICIO AD ENERGIA QUASI ZERO: il decreto lo definisce come l’edificio, sia di nuova costruzione che esistente per cui sono soddisfatti contemporaneamente sia i requisiti previsti con i valori vigenti dal 01/01/2021 sia gli obblighi di integrazione da fonti rinnovabili nel rispetto dei principi minimi di cui all’Allegato 3, par. 1, lettera C) del DL 28/11/2011.
La normativa tecnica di riferimento per il calcolo delle prestazioni degli edifici restano le UNI TS 11300, parte 1, 2 3 e 4 aggiornate e le relative norme EN di supporto della direttiva 2010/31/EU.
E’ prevista l’emanazione della norma UNI TS 11300-5 in fase di studio: “determinazione della prestazione energetica per la classificazione dell’edificio”, che fornirà precisazioni ai fini della determinazione della prestazione energetica per la classificazione degli edifici e della definizione dei metodi di calcolo del fabbisogno di energia primaria degli edifici in modo univoco e riproducibile e della quota di energia da fonti rinnovabili.
A questo punto non può non cambiare l’Attestato di Prestazione Energetica. E’ in fase di studio e verrà pubblicato un decreto relativamente al nuovo modello di APE.
Verrà richiesto alle Regioni che hanno già recepito in passato la normativa europea di adeguarsi alla nuova normativa nazionale. E’ stata espressa chiara volontà da parte del legislatore di uniformare le regole e i limiti di prestazione energetica vigenti oggi nelle differenti realtà territoriali (Province Autonome e Regioni).
Per qualsiasi chiarimento o aggiornamento normativo non esitate a chiamare lo sfaff di esperti della Gemini Project al 0172/412695.